(massima n. 1)
L'art. 2048 c.c., dopo aver previsto la responsabilitą dei precettori e maestri per i danni cagionati dal fatto illecito dei loro allievi nel tempo in cui sono sottoposti alla loro vigilanza, dispone che tali soggetti sono liberati dalla responsabilitą soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto. Peraltro, per vincere la presunzione di responsabilitą a carico della P.A., in virtł del rapporto organico con gli insegnanti, nel caso in cui il fatto dannoso si sia verificato nell'ambito di una scuola pubblica, occorre la dimostrazione di avere esercitato la vigilanza nella misura dovuta, il che presuppone anche l'adozione, in via preventiva, di misure organizzative e disciplinari idonee ad evitare una situazione di pericolo, nonché la prova dell'imprevedibilitą e repentinitą, in concreto, dell'azione dannosa.