(massima n. 1)
La responsabilità del genitore per fatto illecito del minore a norma dell'art. 2048 c.c. non è esclusa dall'impedimento del genitore stesso (lontananza o altro) all'esercizio della potestà, traducendosi la relativa prova liberatoria di cui all'ultimo comma dell'art. 2048 c.c. nella dimostrazione non del mero fatto materiale della lontananza, bensì di avere in adempimento dell'obbligo imposto ad entrambi i coniugi dall'art. 147 c.c. — ed indipendentemente, pertanto dall'esercizio della potestà — impartito al minore un'educazione e istruzione consona alle proprie condizioni familiari e sociali, vigilando altresì sulla sua condotta in misura adeguata all'ambiente, alle abitudini ed al carattere del soggetto e, quindi, a prevenire un suo comportamento illecito, nonché, in particolare, a correggere quei difetti come l'imprudenza e la leggerezza che il fatto del minore ha rivelato.