(massima n. 1)
L'art. 2048 c.c. — contemplante la responsabilità dei genitori, tutori, precettori e maestri d'arte — trova applicazione limitatamente ai casi in cui l'incapace cagioni ad altri un danno ingiusto, non anche nell'ipotesi in cui l'incapace si procuri una lesione, tenuto conto, altresì, che la prova liberatoria, prevista al terzo comma di detta disposizione, va opposta al terzo danneggiato, non già all'incapace che si sia autoprocurato un pregiudizio. (Nella specie, una minore si era procurata lesioni scivolando da un'altalena a seguito di un movimento erroneo, risultato del tutto imprevedibile da parte della persona che la sorvegliava, restando, così, esclusa anche la responsabilità di questa, a norma dell'art. 2048 c.c., per culpa in vigilando).