(massima n. 1)
In tema di responsabilitą dei genitori per i danni cagionati dall'illecito del figlio minore, ove manchi, da parte dei primi, la prova liberatoria di non avere potuto impedire il comportamento dannoso e cioč la dimostrazione di avere impartito al minore l'educazione e l'istruzione consone alle proprie condizioni familiari e sociali e di avere vigilato sulla sua condotta, cosģ da non potersi configurare a loro carico una culpa in educando o in vigilando i genitori medesimi sono obbligati a risarcire i detti danni nella stessa misura con cui tale obbligazione graverebbe sull'autore materiale dell'illecito e, quindi, nel caso sussistano le condizioni, anche al risarcimento dei danni non patrimoniali. (Nella specie, un minorenne, alla guida di un ciclomotore non assicurato, aveva cagionato lesioni ad un pedone; il giudice di merito aveva condannato i genitori dell'investitore al risarcimento dei danni, ritenendo che essi non avevano fornito la prova di avere adeguatamente vigilato sul minore, limitandosi solo a raccomandargli di «andare piano e di stare attento», e consentendogli, peraltro, di circolare senza copertura assicurativa. La S.C., in applicazione dell'enunciato principio, ha confermato la sentenza del merito, ritenendola congruamente motivata circa l'inadeguatezza dell'educazione impartita al minore e la vigilanza su di lui esercitata).