(massima n. 1)
La responsabilità del genitore, per il danno cagionato da fatto illecito del figlio minore, trova fondamento, a seconda che il minore sia o meno capace di intendere e volere al momento del fatto, rispettivamente nell'art. 2048 c.c., in relazione ad una presunzione iuris tantum di difetto di educazione ovvero nell'art. 2047 c.c., in relazione ad una presunzione iuris tantum di difetto di sorveglianza e di vigilanza. Le indicate ipotesi di responsabilità presunta pertanto, sono alternative - e non concorrenti — tra loro, in dipendenza dell'accertamento, in concreto, dell'esistenza di quella capacità.