(massima n. 1)
Nel caso in cui l'amministrazione delle finanze, avvalendosi della facoltà concessale dall'art. 38 lett. a) del D.P.R. 29 gennaio 1958, n.645, provveda alla notifica di un avviso di accertamento a mezzo di messi comunali, previa richiesta all'amministrazione comunale dalla quale questi dipendono, si viene a creare, tra l'amministrazione finanziaria ed il comune, un rapporto di preposizione (mandato ex lege), in base al quale il secondo è tenuto ad esplicare l'attività di notifica in nome e per conto della prima. Ne consegue che il comune può essere chiamato a rispondere del danno derivato dal colpevole ritardo dei propri impiegati nella trasmissione dell'atto ai messi notificatori o di quello addebitabile direttamente a questi ultimi e la relativa controversia rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, non della Corte dei conti, in quanto l'art. 4 della legge n. 20 del 1994 (la quale assegna alla Corte dei conti la giurisdizione in materia di responsabilità amministrativa degli amministratori o dipendenti pubblici) si riferisce a controversie che si svolgano tra un ente pubblico danneggiato ed un pubblico dipendente danneggiante (mentre, nella specie, il dipendente del comune rimane del tutto estraneo rispetto alla domanda per responsabilità aquiliana formulata dall'amministrazione finanziaria nei confronti del comune).