(massima n. 1)
In virtł del principio dell'immedesimazione organica, gli atti compiuti dagli organi della P.A. sono imputabili direttamente all'amministrazione stessa. Ne consegue che l'atto amministrativo formalmente imputabile ad un organo collegiale (nella specie, al consiglio comunale), ove lesivo dei diritti dei terzi, obbliga l'amministrazione al risarcimento del danno, a nulla rilevando che il danno del terzo fosse stato dolosamente preordinato dalle persone fisiche che hanno materialmente deliberato l'atto.