(massima n. 1)
In materia di affidamento di figli di genitori separati nella quale il giudice deve attenersi al criterio fondamentale, posto dall'art. 155, comma primo, c.c., dell'interesse esclusivo della prole, privilegiando quel genitore che appare il pił idoneo a ridurre al massimo i danni derivanti dalla crisi della famiglia e ad assicurare il miglior sviluppo possibile della personalitą del minore la circostanza che uno dei genitori risieda o intenda trasferirsi all'estero, pur se comporta una pił attenta e delicata valutazione di tale interesse, non vale a modificare il quadro normativo di riferimento, non sussistendo alcuna disposizione che vieti o comunque limiti l'affidamento dei figli ai genitori residenti all'estero, ed essendo anzi costituzionalmente garantito al cittadino il diritto di uscire dal territorio della Repubblica (art. 16, ultimo comma, Cost.).