(massima n. 1)
La responsabilitą della P.A., ai sensi dell'articolo 2043 c.c., per l'esercizio illegittimo della funzione pubblica, la stessa č configurabile qualora si verifichi un evento dannoso incidente su un interesse rilevante per l'ordinamento ed eziologicamente connesso ad un comportamento della P.A. caratterizzato da dolo o colpa, non essendo sufficiente la mera illegittimitą dell'atto a determinarne automaticamente l' illiceitą. Ne consegue che il giudice ordinario č chiamato ad applicare un criterio di imputazione della responsabilitą non correlato alla sola illegittimitą del provvedimento, bensģ ad una pił complessa valutazione, estesa all'accertamento della colpa e della connotazione dell'azione amministrativa denunciata come fonte di danno ingiusto. Stante la diversitą di ambito del giudizio dinanzi al giudice ordinario sulla domanda risarcitoria rispetto a quello che si svolge dinanzi al giudice amministrativo rivolto all'accertamento della illegittimitą del provvedimento impugnato e al suo conseguente annullamento, deve escludersi che la pronuncia del giudice amministrativo di annullamento del provvedimento impugnato determini una preclusione da giudicato nel giudizio civile e impedisca all'autoritą giudiziaria ordinaria l'esercizio del potere-dovere di procedere ad autonomo esame degli elementi costitutivi della fattispecie risarcitoria azionata.(Fattispecie relativa all'accertamento di responsabilitą di un comune per i danni derivati alla societą concessionaria per la costruzione di un complesso alberghiero a causa dell'annullamento in sede di autotutela della concessione).