Cassazione penale Sez. II sentenza n. 28523 del 30 giugno 2026

(1 massima)

(massima n. 1)

Non viola il principio di correlazione tra accusa e sentenza la condanna per il delitto di cui all'art. 646 cod. pen., cosģ diversamente qualificato il fatto originariamente contestato come truffa, nel caso in cui l'imputazione contenga gli elementi fattuali del conseguimento del possesso del bene da parte dell'agente e della sua successiva appropriazione. (Fattispecie relativa ad imputato che, ricevuta una somma destinata all'estinzione di pendenze gravanti su un'autovettura, se ne appropriava, omettendo di adempiere all'incarico assunto e rendendosi irreperibile per la persona offesa).

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