(massima n. 1)
Sussiste l'aggravante del furto di identitą digitale, di cui all'art. 640-ter, comma terzo, cod. pen., nel caso di abusivo utilizzo di codici informatici funzionale ad intervenire indebitamente su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico, anche qualora le credenziali di accesso siano state previamente reperite od ottenute da soggetti terzi.