(massima n. 1)
In tema di truffa contrattuale realizzata mediante vendita fittizia "on line", la percezione dell'ingiusto profitto da parte dell'imputato costituisce prova, e non mero indizio, della riferibilitā allo stesso della condotta tipica del reato di cui all'art. 640 cod. pen., quantomeno per la frazione di condotta costituita dall'impossessamento del profitto illecito. Ne consegue che l'intestazione e l'effettiva disponibilitā, in capo all'imputato, della carta di pagamento (nella specie "postepay") sulla quale sia stato accreditato il bonifico versato dalla persona offesa costituisce elemento di per sé decisivo ai fini dell'affermazione della responsabilitā penale, non essendo consentito al giudice di merito svalutare tale elemento fino ad attribuire rilevanza esclusiva, ai fini probatori, alla sola individuazione dell'autore materiale degli artifici e raggiri. In tali casi, acquisita la prova dell'incameramento del profitto, il principio del contraddittorio nella formazione della prova impone che sia la difesa, mediante il concreto esercizio del diritto alla prova, a fornire una ricostruzione alternativa munita di effettivo riscontro processuale; non vale, viceversa, ad integrare un dubbio ragionevole idoneo a fondare una pronuncia assolutoria la mera prospettazione di un'ipotesi di concorso di terzi soggetti nella disponibilitā delle credenziali di pagamento, ove tale ipotesi resti congetturale e priva di qualsiasi riscontro acquisito nel contraddittorio processuale.