(massima n. 1)
In tema di truffa, l'aggravante del fatto commesso a distanza mediante strumenti informatici o telematici di cui all'art. 640, comma secondo, n. 2-ter, cod. pen., postulando l'utilizzo di dispositivi digitali idonei a ostacolare l'identificazione dell'autore del fatto e collocandosi tra i reati commessi mediante un sistema informatico, si pone in continuitā normativa con le previgenti ipotesi fondate sul difetto di fisica compresenza tra autore e vittima, giā ricondotte all'aggravante della minorata difesa di cui all'abrogato art. 640, comma secondo, n. 2-bis, cod. pen., e all'art. 61, n. 5, cod. pen., che, in forza del principio di specialitā, continua a disciplinare i casi in cui la condotta fraudolenta sia stata concretamente agevolata da una particolare situazione personale di vulnerabilitā del soggetto passivo del reato, o da altre circostanze di tempo, di luogo o di persona, diverse dal contatto "on line".