(massima n. 1)
Il danneggiante, nei rapporti con il danneggiato, ha interesse ad invocare la responsabilità di terzi soltanto se può dimostrare l'interruzione del nesso causale tra la propria condotta e l'evento dannoso, e cioè che questo è stato determinato dall'eccezionale efficienza causale della sopravvenuta condotta altrui, viceversa ne è responsabile, anche se altri, nel tentativo di eliminare le conseguenze dannose di esso, le hanno invece aggravate.