(massima n. 1)
Per stabilire la sussistenza del nesso causale tra fatto dannoso ed evento di danno il giudice non può fare ricorso né alla causalità naturalistica intesa in senso stretto (il che porterebbe a ritenere «causa» di un evento tutta la sterminata serie di precedenti senza i quali il fatto non si sarebbe potuto verificare); né alla causalità statistica (impossibile da applicare per la mancanza di rilevazioni oggettive); né alla propria intuizione, anche se fondata sulla logica. Per accertare il suddetto nesso eziologico il giudice dovrà invece valutare tutti gli elementi della fattispecie, al fine di stabilire se il fatto era obiettivamente e concretamente (cioè con riferimento a quel singolo caso contingente) idoneo a produrre l'evento. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito la quale aveva ritenuto insussistente il nesso causale tra lo scoppio di un pneumatico, dovuto ad una difettosa riparazione, e la distorsione alla caviglia di una persona che, spaventata dallo scoppio, aveva avuto una reazione scomposta).