(massima n. 2)
Nel procedimento di scioglimento della comunione, il giudice istruttore, ai sensi dell'art. 789, commi 3 e 4, c.p.c., può procedere all'estrazione a sorte dei lotti solo quando le contestazioni al progetto di divisione siano state risolte con sentenza passata in giudicato; l'ordinanza di sorteggio erroneamente resa in difetto di tale condizione non è, tuttavia, impugnabile con ricorso per cassazione ex art. 111 Cost., trattandosi di provvedimento di natura istruttoria, di per sé revocabile e privo del necessario carattere della decisorietà.