Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 6479 del 11 marzo 2025

(2 massime)

(massima n. 1)

Nel regime precedente alla modifica dell'art. 195 c.p.c. introdotta dalla legge n. 69/2009, nessuna disposizione imponeva al consulente tecnico d'ufficio di fornire alle parti una bozza della relazione. Il diritto delle parti di intervenire alle operazioni tecniche deve essere inteso come diritto di partecipare all'accertamento materiale dei dati, non alla stesura della relazione. La consulenza tecnica elaborata anche in seguito a chiarimenti forniti dal consulente non comporta nullità della consulenza stessa.

(massima n. 2)

Nel procedimento di scioglimento della comunione, il giudice istruttore, ai sensi dell'art. 789, commi 3 e 4, c.p.c., può procedere all'estrazione a sorte dei lotti solo quando le contestazioni al progetto di divisione siano state risolte con sentenza passata in giudicato; l'ordinanza di sorteggio erroneamente resa in difetto di tale condizione non è, tuttavia, impugnabile con ricorso per cassazione ex art. 111 Cost., trattandosi di provvedimento di natura istruttoria, di per sé revocabile e privo del necessario carattere della decisorietà.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.