(massima n. 1)
In tema di responsabilità aquiliana, il rapporto di causalità al quale deve aversi riguardo, enunciato dall'art. 40 c.p., è quello esistente tra condotta dell'agente ed evento e non tra circostanze (cause) simultanee e/o preesistenti ed il minore o maggior danno. Pertanto, se il rapporto di causalità esiste, esso deve sussistere in relazione all'evento (inteso nella sua accezione naturalistica, comprensiva del danno), non potendosi al suo interno operare distinzioni tra evento e danno. (Sulla base di questo principio la S.C. — in relazione ad uno scontro verificatosi tra un autoveicolo ed un motoveicolo, il quale ultimo aveva invaso la carreggiata di pertinenza del primo — ha cassato la sentenza di merito che pur, affermando che lo scontro si sarebbe ugualmente verificato se l'autovettura avesse rispettato la velocità prescritta in quel luogo, aveva poi riconosciuto il concorso di colpa nella misura di 2/3 a carico del conducente del motoveicolo, per avere invaso l'opposta corsia, e di 1/3 a carico del conducente dell'autoveicolo, per avere tenuto una velocità doppia rispetto a quella consentita; ciò sul presupposto che la maggiore velocità tenuta dall'autoveicolo aveva prodotto più gravi lesioni all'altro).