(massima n. 1)
La modifica della domanda di risoluzione contrattuale per inadempimento in quella per impossibilitā sopravvenuta č ammissibile solo se avviene nel rispetto del regime delle preclusioni processuali. Una modifica tardiva, senza il rispetto dei termini previsti dall'art. 183 c.p.c., č inammissibile, e il giudice non puō pronunciare sulla domanda non proposta, pena la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.