(massima n. 1)
La trascrizione del provvedimento di sequestro conservativo emesso in favore del creditore non è sufficiente a consentire l'opponibilità delle domande proposte dallo stesso nei confronti della massa fallimentare, poiché il sequestro conservativo è destinato a convertirsi in pignoramento e costituisce un atto prodromico all'esercizio dell'azione esecutiva individuale, non più esperibile una volta aperta la procedura concorsuale.