(massima n. 1)
Nella liquidazione del danno per la morte violenta del genitore a favore dei figli minori, il raggiungimento, da parte di questi ultimi, della maggiore etą o dell'idoneitą al lavoro produttivo non segna un limite invalicabile della risarcibili stante l'aspettativa dei superstiti di poter beneficiare degli eventuali risparmi che il defunto avrebbe costituito sul reddito realizzato, aspettativa ancorata non solo al sentimento affettivo, pił o meno intenso, del familiare, ovvero alla consuetudine sociale, bensģ anche all'istituto della successione necessaria previsto e regolato dal codice civile.