Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 11804 del 5 maggio 2025

(2 massime)

(massima n. 1)

Il giudizio regolato dall'art. 8 della l. n. 24 del 2017 non ha natura di giudizio bifasico a struttura unitaria, ma č composto da due procedimenti distinti (il primo a cognizione sommaria, il secondo a cognizione piena), funzionalmente collegati dalla finalitā di anticipazione istruttoria propria dell'istanza di consulenza tecnica preventiva ex art. 696-bis c.p.c.; tale natura, per un verso, esclude che la verifica della competenza debba avvenire giā nel procedimento a cognizione sommaria, con effetto preclusivo in quello a cognizione piena, ed impone, anzi, che la relativa questione sia discussa in seguito all'introduzione della domanda di merito ex art. 281-undecies c.p.c., previa eccezione del convenuto nella comparsa di risposta, se si tratta di questione di competenza territoriale derogabile; per altro verso, stante la "retroazione" degli effetti (non solo sostanziali ma anche processuali) della domanda giudiziale ex art. 281-undecies c.p.c. al deposito del ricorso ex art. 696-bis c.p.c., la natura del giudizio impone di individuare il momento determinativo della competenza in quello della proposizione dell'istanza di ATP conciliativo, non assumendo rilievo mutamenti successivi della legge o dello stato di fatto, anche processuale. (Principio enunciato nell'interesse della legge ex art. 363, comma 3, c.p.c.). (Regola competenza)

(massima n. 2)

In materia di responsabilitā sanitaria, il giudizio regolato dall'art. 8 della legge n. 24/2017 č composto da due procedimenti distinti (il primo a cognizione sommaria, il secondo a cognizione piena), funzionalmente collegati dalla finalitā di istruzione preventiva propria dell'istanza di consulenza tecnica preventiva ex art. 696-bis cod. proc. civ.; tale relazione, pur implicando la reciproca autonomia strutturale dei procedimenti, determina che la verifica della competenza debba avvenire nel corso del giudizio di merito ex art. 281-undecies cod. proc. civ., previa eccezione del convenuto nella comparsa di risposta, se la questione riguarda la competenza territoriale derogabile.

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