(massima n. 1)
L'incidenza delle seconde nozze sul diritto al risarcimento del danno, spettante al coniuge di persona deceduta in un sinistro, deve essere valutata dal giudice di merito in concreto, con esclusione di ogni automatismo al fine di accertare in quali limiti il pregiudizio derivato da fatto illecito sia stato eliminato, incombendo sul responsabile del danno l'onere della prova che a seguito del nuovo matrimonio il coniuge superstite abbia riacquistato o addirittura migliorato la condizione economica goduta durante il primo matrimonio.