(massima n. 2)
In materia di responsabilità derivante dalla circolazione di veicoli, l'art. 2054 c.c. esprime, in ciascuno dei commi che lo compongono, principi di carattere generale, applicabili a tutti i soggetti che da tale circolazione, comunque, ricevano danni, e quindi anche ai trasportati, quale che sia il titolo del trasporto, di cortesia ovvero contrattuale (oneroso o gratuito). Ove il trasporto sia avvenuto in base a titolo contrattuale, con l'azione prevista dall'art. 1681 c.c. - che stabilisce la responsabilità contrattuale del (solo) vettore per i sinistri che colpiscono il viaggiatore durante il viaggio - può infatti concorrere quella extracontrattuale di cui all'art. 2054 c.c. Pertanto, il trasportato, indipendentemente dal titolo del trasporto, può invocare i primi due commi della disposizione citata per far valere la responsabilità extracontrattuale del conducente ed il terzo comma per far valere quella solidale del proprietario, che può liberarsi solo provando che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà ovvero che il conducente aveva fatto tutto il possibile per evitare il danno. Ai fini dell'affermazione della responsabilità solidale del proprietario ai sensi del terzo comma dell'art. 2054 è, in particolare, irrilevante che quella del conducente sia riconosciuta in via presuntiva ai sensi dei primi due commi di cui all'art. 2054; ovvero sulla base di un accertamento in concreto della colpa (ex art. 2043 c.c.), giacché l'estensione della responsabilità al proprietario mira a soddisfare la generale, fondamentale esigenza di garantire il risarcimento al danneggiato.