(massima n. 1)
Quando il debitore propone opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, comma 2, cod. proc. civ. oltre il termine di venti giorni dall'ultimo atto del procedimento, è a suo carico l'onere di allegare e dimostrare la sopravvenuta conoscenza dell'atto presupposto viziato, incluse le relative motivazioni, affinché si possa valutare la tempestività dell'opposizione. In mancanza di tale prova, il ricorso è inammissibile.