Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 1049 del 16 gennaio 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

Nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., è preclusa l'introduzione di domande ulteriori rispetto a quelle cristallizzate nel ricorso introduttivo, anche se riferito alla fase sospensiva. Non può, quindi, l'opponente inserire nuove domande o censure di merito non presenti nell'originario atto di opposizione.

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