(massima n. 1)
Nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., è preclusa l'introduzione di domande ulteriori rispetto a quelle cristallizzate nel ricorso introduttivo, anche se riferito alla fase sospensiva. Non può, quindi, l'opponente inserire nuove domande o censure di merito non presenti nell'originario atto di opposizione.