Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 3500 del 11 febbraio 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

Se una domanda viene qualificata dal giudice di merito come "opposizione agli atti esecutivi" ai sensi dell'art. 617 c.p.c., le forme dell'impugnazione devono seguire il rito previsto per la qualificazione data dal giudice. Anche se la qualificazione fosse eventualmente errata, la parte deve impugnare secondo quelle norme specifiche, includendo la proposizione dell'impugnazione direttamente alla Corte di Cassazione anziché in Corte d'Appello. Questo principio, radicato nella giurisprudenza, mira a rispettare l'ordine pubblico processuale.

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