Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 20919 del 26 luglio 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

In caso di estinzione della procedura esecutiva per rinuncia del creditore procedente, le spese relative, compresi i compensi del CTU, restano a carico del solo creditore procedente in assenza di un accordo col debitore esecutato, ai sensi degli artt. 632 e 310 c.p.c.

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