Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 32799 del 16 dicembre 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

Nell'espropriazione forzata, l'omesso o tardivo deposito dell'istanza di vendita determina la perdita di efficacia del pignoramento ed è causa di estinzione della procedura esecutiva per inattività del creditore. L'eccezione sollevata dal debitore può essere contestata mediante il reclamo previsto dall'art. 630 cod. proc. civ., escludendo la proponibilità dell'opposizione agli atti esecutivi. Il regolamento delle spese di lite in tale contesto rimane integrale in capo all'opponente.

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