(massima n. 1)
I postumi di carattere estetico, conseguenti ad un fatto lesivo della persona (nella specie, alterazione della armonica fisionomia del viso), in quanto incidenti in modo negativo sulla vita di relazione, possono ricevere un autonomo trattamento risarcitorio, sotto l'aspetto strettamente patrimoniale allorché, pur determinando una cosiddetta «micropermanente» sul piano strettamente biologico, eventualmente provochi negative ripercussioni non soltanto su un'attività lavorativa già svolta, ma anche su un'attività futura, precludendola o rendendola di più difficile conseguimento, in relazione all'età, al sesso del danneggiato ed ad ogni altra utile circostanza particolare, sì da non identificarsi con il danno biologico.