Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 29477 del 7 novembre 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di opposizione agli atti esecutivi, non può essere impugnata l'ordinanza di rigetto dell'istanza di sospensione dell'esecuzione immobiliare tramite tale opposizione, poiché avverso di essa è previsto lo specifico mezzo di tutela del reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c., avvalendosi della compatibilità della disciplina per la sospensione nel corso dell'opposizione di merito di cui all'art. 624, c.p.c.

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