(massima n. 1)
Qualora la lesione dell'integritā fisica e psichica si manifesti in forme suscettibili di alterare o deturpare l'aspetto esteriore della persona, pregiudicandola nei rapporti interpersonali, il giudice deve tenere conto di tale danno estetico in sede di liquidazione del danno biologico, del quale costituisce una componente, mediante una personalizzazione qualitativa e quantitativa dei parametri adottati a tal fine. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che il giudice di merito avesse fatto corretta applicazione di tale principio, liquidando il danno per il grave pregiudizio estetico derivante dalle vistose cicatrici conseguenti ad un incidente stradale non autonomamente rispetto al danno biologico ma come componente di esso, utilizzando perō parametri superiori rispetto al criterio base del valore medio del punto di invaliditā e correlati alla necessitā di personalizzazione del danno