Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 3846 del 8 febbraio 2023

(1 massima)

(massima n. 1)

Il giudizio di opposizione ex art. 619 c.p.c. ha per oggetto l'accertamento dell'illegittimitą dell'esecuzione in rapporto alla situazione giuridica soggettiva fatta valere dal terzo come prevalente rispetto al diritto del creditore procedente, senza necessariamente involgere l'esercizio di un'azione di rivendicazione o di accertamento della proprietą o di altro diritto reale, con la conseguenza che la sentenza che lo conclude fa stato unicamente in ordine all'assoggettabilitą o meno ad espropriazione dei beni pignorati, statuendo circa la sussistenza della situazione vantata dal terzo soltanto in via incidentale e con efficacia limitata alla specifica procedura esecutiva.

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