Cassazione civile Sez. III sentenza n. 40 del 2 gennaio 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

Nell'opposizione di terzo all'esecuzione ex art. 619 c.p.c., trattandosi di un ordinario giudizio di cognizione, possono essere proposte tutte le domande e, soprattutto, quelle che integrano - per l'opponente (che ha l'onere di immediato integrale dispiegamento delle proprie istanze) - la contestazione del diritto del creditore procedente di espropriare il bene staggito e - per l'opposto - le reazioni conseguenti a tale contestazione. (Nella specie, la S.C. ha confermato l'ammissibilitą della domanda di revocatoria ex art. 2901 c.c. nell'ambito di un giudizio di ex art. 619 c.p.c.).

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.