(massima n. 1)
Nell'opposizione di terzo all'esecuzione ex art. 619 c.p.c., trattandosi di un ordinario giudizio di cognizione, possono essere proposte tutte le domande e, soprattutto, quelle che integrano - per l'opponente (che ha l'onere di immediato integrale dispiegamento delle proprie istanze) - la contestazione del diritto del creditore procedente di espropriare il bene staggito e - per l'opposto - le reazioni conseguenti a tale contestazione. (Nella specie, la S.C. ha confermato l'ammissibilitą della domanda di revocatoria ex art. 2901 c.c. nell'ambito di un giudizio di ex art. 619 c.p.c.).