(massima n. 1)
Il danno costituito dalla compromissione della capacità psico-fisica del soggetto, che incida negativamente non sulla capacità di produrre reddito ma sulla esplicazione di attività diverse da quella lavorativa normale (come le attività ricreative e quelle sociali), già qualificato come «danno alla vita di relazione» rientra nel concetto di danno alla salute e, pertanto, va liquidato soltanto a tale titolo.