(massima n. 1)
Il danno costituito dalla compromissione della capacitą psico-fisica del soggetto, che incida negativamente non sulla capacitą di produrre reddito ma sulla esplicazione di attivitą diverse da quella lavorativa normale (come le attivitą ricreative e quelle sociali), gią qualificato come «danno alla vita di relazione» rientra nel concetto di danno alla salute e, pertanto, va liquidato soltanto a tale titolo.