(massima n. 1)
Nella liquidazione del danno biologico — il quale ha una portata più ampia ed assorbente rispetto al danno alla vita di relazione — il giudice deve considerare anche l'eventuale invalidità permanente e tutti i possibili profili di incidenza della menomazione del bene salute, prescindendo, quindi, dai riflessi sulla capacità di reddito del soggetto danneggiato. Ne consegue che, una volta riconosciuta la risarcibilità del danno biologico, al giudice non è più consentito procedere, aprioristicamente, ad un'ulteriore liquidazione della cosiddetta «micropermanente», ove non sia dimostrato che la stessa abbia inciso, limitandola, sulla specifica capacità di guadagno futuro del soggetto.