(massima n. 1)
L'inosservanza del principio dell'immutabilitą del giudice istruttore, sancito dall'art. 174 c.p.c., costituisce una mera irregolaritą di carattere interno che non incide sulla validitą degli atti e non č causa di nullitą del giudizio o della sentenza, in assenza di una espressa sanzione di nullitą. La trattazione della causa da parte di un giudice diverso da quello individuato secondo le tabelle, per esigenze di organizzazione interna, non viola il principio del giudice naturale e non pregiudica la validitą degli atti del processo.