(massima n. 1)
Se i postumi derivati dalle lesioni subite a causa di un incidente superano la percentuale del 10 per cento, non vi č cosiddetta micropermanente, valutabile soltanto come danno biologico, ma invaliditā permanente di non modesta entitā e perciō incidente sull'attivitā lavorativa del danneggiato, ovvero, se studente, sulla sua capacitā astratta di produrre reddito, da valutare tenendo conto del suo orientamento al riguardo e della posizione economica e sociale della sua famiglia.