(massima n. 1)
Nel caso di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., la sentenza che decide sulla causa è impugnabile esclusivamente mediante appello e non con ricorso per cassazione. Ciò è conseguente alla modifica dell'art. 616 c.p.c. operata dall'art. 49, comma 2, della L. n. 69 del 2009.