Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 28751 del 7 novembre 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

Nel caso di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., la sentenza che decide sulla causa è impugnabile esclusivamente mediante appello e non con ricorso per cassazione. Ciò è conseguente alla modifica dell'art. 616 c.p.c. operata dall'art. 49, comma 2, della L. n. 69 del 2009.

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