(massima n. 1)
Il provvedimento che dispone misure di coercizione indiretta ex art. 614 bis c.p.c. č sindacabile in sede di legittimitā, per violazione di norma processuale, sotto i profili della sussistenza dei presupposti normativi richiesti per esercitare il potere e della verifica del suo corretto esercizio in punto di quantificazione, non giā nel merito di questa valutazione, bensė della congruitā della motivazione addotta, da rendere con riferimento concreto ai parametri previsti dalla disposizione.