(massima n. 1)
In materia di esecuzione immobiliare, l'ordinanza del giudice dell'esecuzione che risolve il reclamo ex art. 591-ter c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis, è impugnabile esclusivamente con il rimedio di cui all'art. 669-terdecies c.p.c. e non può essere oggetto di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.