Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 1639 del 19 gennaio 2023

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di espropriazione immobiliare, l'esercizio del potere di sospensione della vendita, previsto dall'art. 586 c.p.c., puō essere esercitato solo in presenza di fatti sopravvenuti all'aggiudicazione, non precedentemente conosciuti o conoscibili da parte del giudice, oppure in presenza di un'invaliditā del procedimento di vendita tale da determinare l'accoglimento di un'offerta non corrispondente al giusto prezzo (quello che la regolare sequenza procedimentale avrebbe consentito di conseguire), non giā per sanare ripensamenti o distrazioni, restando altrimenti vulnerati sia la certezza del diritto e la speditezza dell'esecuzione, sia l'affidamento dell'aggiudicatario negli atti e nelle attivitā della procedura. (Nella specie la S.C., in accoglimento dell'opposizione proposta dall'aggiudicatario, ha annullato l'ordinanza di revoca dell'aggiudicazione, non costituendo "fatto nuovo", nel senso sopra indicato, la circostanza che il giudice dell'esecuzione si fosse tardivamente avveduto che il prezzo-base era stato fissato senza considerare la giurisprudenza di legittimitā sull'inopponibilitā ai creditori ipotecari del sopravvenuto provvedimento di assegnazione della casa familiare).

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