Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 15145 del 6 giugno 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

La deduzione della violazione degli artt. 720 e 721 c.c. come fondamento dell'opposizione alla vendita forzata č palesemente inammissibile, poiché tali norme attengono al provvedimento che dispone la vendita e non alle valutazioni da compiere ai sensi dell'art. 586 c.p.c. Pertanto, le contestazioni relative agli artt. 720 e 721 c.c. devono essere rivolte avverso provvedimenti precedenti e diversi rispetto a quello di rigetto dell'istanza di chiusura anticipata delle operazioni di vendita.

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