(massima n. 1)
L'inottemperanza all'ordine del giudice dell'esecuzione di produrre documentazione ulteriore rispetto a quella prevista dall'art. 567, comma 2, c.p.c. integra una causa di improseguibilità della procedura esecutiva (cosiddetta "estinzione atipica") e il provvedimento che la dichiara è impugnabile esclusivamente con l'opposizione agli atti esecutivi, non già col reclamo ex art. 630 c.p.c., il quale, se proposto, non può essere convertito nella predetta opposizione, difettandone i necessari requisiti di sostanza e di forma, in ragione del mancato svolgimento della preliminare fase sommaria prevista dall'art. 617, comma 2, c.p.c., senza la quale non è possibile l'instaurazione del giudizio a cognizione piena.