Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 5784 del 4 marzo 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

L'inottemperanza all'ordine del giudice dell'esecuzione di produrre documentazione ulteriore rispetto a quella prevista dall'art. 567, comma 2, c.p.c. integra una causa di improseguibilità della procedura esecutiva (cosiddetta "estinzione atipica") e il provvedimento che la dichiara è impugnabile esclusivamente con l'opposizione agli atti esecutivi, non già col reclamo ex art. 630 c.p.c., il quale, se proposto, non può essere convertito nella predetta opposizione, difettandone i necessari requisiti di sostanza e di forma, in ragione del mancato svolgimento della preliminare fase sommaria prevista dall'art. 617, comma 2, c.p.c., senza la quale non è possibile l'instaurazione del giudizio a cognizione piena.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.