(massima n. 1)
La riduzione della capacità lavorativa generica o della capacità lavorativa specifica possono dar luogo ad un danno patrimoniale risarcibile soltanto se producano una riduzione della capacità di produrre reddito, risarcibile a titolo di lucro cessante. Tale riduzione della capacità di produrre reddito, tuttavia, non può mai considerarsi in re ipsa per la sola esistenza di lesioni, ma deve essere allegata e dimostrata dal danneggiato, eventualmente anche a mezzo di presunzioni semplici.