(massima n. 1)
In tema di espropriazione immobiliare, il contratto di locazione stipulato dal custode giudiziario ex art. 560 c.p.c. ha durata 'naturaliter' limitata al perdurare della procedura esecutiva e perde automaticamente efficacia con la sua estinzione, non potendo, quindi, spiegare effetti oltre tale momento, né vincolare il bene una volta cessata la custodia.