Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 5330 del 9 marzo 2026

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di espropriazione immobiliare, il contratto di locazione stipulato dal custode giudiziario ex art. 560 c.p.c. ha durata 'naturaliter' limitata al perdurare della procedura esecutiva e perde automaticamente efficacia con la sua estinzione, non potendo, quindi, spiegare effetti oltre tale momento, né vincolare il bene una volta cessata la custodia.

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