(massima n. 1)
La nomina del custode giudiziario nell'ambito di una procedura esecutiva non determina la perdita della capacitā processuale dell'esecutato né implica la costituzione di un distinto soggetto giuridico, posto che il custode č semplicemente titolare di un ufficio di diritto pubblico, destinato a sostituirsi al debitore esecutato nella gestione e amministrazione del compendio pignorato, sotto il controllo dell'autoritā giudiziaria. (Nella specie, la S.C. ha escluso che la proposizione, in un giudizio instaurato dal custode, di una domanda riconvenzionale rendesse necessaria l'integrazione del contraddittorio nei confronti della societā esecutata, essendo questa giā parte del giudizio per gli uffici del custode suddetto).