Cassazione civile Sez. III sentenza n. 3101 del 2 febbraio 2024

(2 massime)

(massima n. 1)

L'ordinanza di assegnazione ex art. 553 c.p.c. segna il momento conclusivo del pignoramento presso terzi e non puō essere oggetto di opposizione tardiva da parte di un soggetto estraneo al procedimento esecutivo, in quanto tale strumento non č compatibile con la struttura della procedura espropriativa presso terzi, la quale č conclusa dal provvedimento di assegnazione.

(massima n. 2)

In tema di espropriazione presso terzi, il soggetto diverso dal terzo pignorato che contesti l'appartenenza del credito all'esecutato č tenuto a far valere l'illegittimitā della espropriazione con l'opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c., restando esclusa la sua legittimazione a proporre opposizione ex art. 617 c.p.c. avverso gli atti del processo.

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