(massima n. 1)
L'ordinanza di assegnazione ex art. 553 c.p.c. segna il momento conclusivo del pignoramento presso terzi e non puō essere oggetto di opposizione tardiva da parte di un soggetto estraneo al procedimento esecutivo, in quanto tale strumento non č compatibile con la struttura della procedura espropriativa presso terzi, la quale č conclusa dal provvedimento di assegnazione.