(massima n. 1)
La riduzione della cosiddetta capacità lavorativa specifica non costituisce danno in sé (danno-evento), ma rappresenta invece una causa del danno da riduzione del reddito (danno-conseguenza). Pertanto, una volta provata la riduzione della capacità di lavoro, non può ritenersi automaticamente e meccanicisticamente provata l'esistenza d'un danno patrimoniale, ove il danneggiato non dimostri concretamente, anche per mezzo di presunzioni semplici, l'esistenza d'una conseguente riduzione della capacità di guadagno.