(massima n. 1)
Il creditore assegnatario, già in possesso di un titolo esecutivo ottenuto tramite un'ordinanza di assegnazione ex art. 553 c.p.c., è carente di interesse ad agire in via ordinaria per ottenere un ulteriore titolo esecutivo nei confronti del terzo pignorato. La domanda di condanna può essere ammissibile solo qualora il creditore espliciti un peculiare bisogno di accesso agli strumenti di tutela cognitiva, indicando specifiche utilità giuridicamente apprezzabili.