(massima n. 1)
Tra lesione della salute e diminuzione della capacitā di guadagno non sussiste alcun rigido automatismo. Ne consegue che in presenza di una lesione della salute, anche di non modesta entitā, non puō ritenersi ridotta in egual misura la capacitā di produrre reddito, ma il soggetto leso ha sempre l'onere di allegare e provare, anche mediante presunzioni, che l'invaliditā permanente abbia inciso sulla capacitā di guadagno.